I Fondi Solidarieta’ Integrativa Settore Commerciale e Settore Industriale sono finalizzati all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riconducibili agli “enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale” di cui alla lettera a), comma 2, art. 51 del TUIR.
Tale inquadramento determina l’applicazione di un regime fiscale agevolato per la contribuzione versata ai Fondi dal datore di lavoro. La quota contributiva versata dal datore di lavoro, inoltre, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente qualora le predette quote contributive siano versate “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”, per un importo non superiore complessivamente ad Euro 3.615,20.
In tale ipotesi, il datore di lavoro indicherà l’ammontare dei contributi versati per il dipendente nella sezione “oneri deducibili” del modello di certificazione unica (CU).